Acquisizione forense di pagine web: perché è (già) decisiva in tribunale

La pagina web come luogo in cui raccogliere la prova digitale

Nel contesto attuale, numerose cause civili e procedimenti penali presentano almeno un elemento di prova di origine digitale: ad esempio, può trattarsi di un post su un social, un video online, una recensione o un’inserzione pubblicitaria.

La natura intrinsecamente volatile dei contenuti web, soggetti a modifiche o cancellazioni istantanee, rende indispensabile adottare una metodologia rigorosa per la loro acquisizione.

Chi si occupa di diritto sa bene quanto sia importante utilizzare delle metodologie rigorose nei procedimenti scientifici.

In questo scenario si inserisce l’acquisizione forense di pagine web: un processo formalizzato che consente di fissare il contenuto presente sulla rete Internet nel tempo, verificarne l’integrità a livello di singolo bit, attribuirgli una validazione temporale certificata e tracciarne l’intera catena di custodia.

In assenza di queste garanzie, il rischio concreto è che l’evidenza venga rigettata in sede giudiziaria.

Le regole proposte dallo standard ISO 27037

Lo standard ISO/IEC 27037, intitolato “Guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence”, costituisce uno dei riferimenti fondamentali a livello internazionale per la gestione della prova digitale. Questa linea guida definisce un insieme di principi e fasi operative da seguire per assicurare che un’evidenza informatica sia trattata in modo conforme ai requisiti di validità e ammissibilità nei procedimenti legali.

In particolare, l’applicazione dei principi descritto nello standard ISO 27037 al dato informatico contenuto in una pagina web – come un post sui social, un video su una piattaforma di streaming, una recensione online o un’inserzione pubblicitaria – è fondamentale a causa della natura volatile e facilmente alterabile di tali contenuti.

Lo standard si concentra sulle prime quattro fasi fondamentali del processo di trattamento della prova informatica, ossia identificazione, raccolta, acquisizione e conservazione.

  • La fase di identificazione consiste nell’individuazione di ciò che, nel contesto di un incidente o contenzioso, può assumere valore probatorio. Nel caso del web, questo significa riconoscere, ad esempio, un contenuto lesivo della reputazione o una violazione di diritto d’autore pubblicata su un contenuto online.
  • La raccolta riguarda il processo di estrazione dell’informazione, necessario garantire la successiva completa integrità bit-per-bit; nel caso delle pagine web, la raccolta non è rilevante in quanto si procede direttamente con la fase successiva di acquisizione.
  • L’acquisizione è la fase più rigorosa, nella quale si effettua una copia forense certificata del contenuto, comprensiva di metadati e con strumenti che garantiscano l’integrità e l’immutabilità della prova. In questo modo, ogni parte potrà esercitare le proprie verifiche in ogni fase processuale successiva.
  • Infine, la conservazione richiede la gestione sicura e tracciabile dell’evidenza, documentando tutte le operazioni in modo che sia garantita la catena di custodia.

Oltre alle fasi operative, ISO 27037 introduce anche criteri di qualità: verificabilità, ripetibilità, giustificabilità e pertinenza.

  • La verificabilità implica che un terzo indipendente debba poter validare l’operazione condotta.
  • La ripetibilità garantisce che le stesse condizioni porterebbero allo stesso risultato.
  • La giustificabilità richiede che ogni scelta tecnica e metodologica sia documentata e motivata.
  • La pertinenza stabilisce che il dato acquisito debba avere un collegamento diretto con i fatti oggetto di indagine.

Nel caso di una pagina web, solo un’acquisizione conforme a questi principi può evitare contestazioni in giudizio. Operazioni svolte senza strumenti certificati, senza conservazione dei metadati o senza tracciabilità delle attività, compromettono irrimediabilmente il valore probatorio dell’evidenza. Si badi bene che non è solo questione di strumento, ma di metodo e di capacità di relazionare in merito da parte di un perito informatico esperto.

Perché lo screenshot non basta (e potrebbe persino ritorcersi contro)

È ancora prassi comune, soprattutto tra i clienti e talvolta anche tra i professionisti del diritto, affidarsi a uno screenshot per “cristallizzare” un contenuto online come ad esempio un post diffamatorio, un commento denigratorio, una recensione falsa o un video che viola i diritti d’autore.

L’idea che una semplice immagine del contenuto basti come prova digitale è, purtroppo, un falso mito. Diverse sentenze, purtroppo lette solo con troppa superficialità, contribuiscono talvolta a dar credito a questa modalità artigianale di produzione di una prova che tutto è meno che informatica.

Lo screenshot, in qualcuno formato digitale o realizzato come stampa cartacea, non contiene i metadati originari dei file, ossia tutte quelle informazioni tecniche fondamentali per attestare l’autenticità e la provenienza del contenuto: mancano l’URL esatto della pagina e di tutti i singoli file che la compongono, manca il codice sorgente, mancano tutti i dati utili a comprendere come si è formata quella pagina e da quali server provengono i vari “pezzettini”.

Ma soprattutto, si tratta di un tipo di produzione facilmente manipolabile, dove per manipolazione non si intende solo un comportamento illecito finalizzato ad alterare volontariamente una prova informatica, ma anche per imperizia o errore.

In questi contesti, un perito informatico indipendente non può mai confermare la correttezza dell’acquisizione, a meno che il contenuto prodotto non sia ancora online. Diventa quindi impossibile avere una adeguata garanzia di integrità informatica. Non a caso, gli stessi produttori di software per l’acquisizione di evidenze online tra cui il famoso EVIQUIRE raccomandano sempre l’utilizzo di sessioni forensi che includano log dettagliati, hash crittografici (SHA-256 o superiori) e chiavi di decifratura dei dati.

Senza un’acquisizione condotta secondo standard internazionali (come quelli previsti dalla ISO 27037), lo screenshot rischia non solo di essere rigettato in giudizio, ma anche di danneggiare la credibilità della parte che lo presenta, lasciando spazio a contestazioni tecniche difficili da superare. Viceversa, in presenza di un’acquisizione forense di pagina web solida, lo screenshot diventa un ottimo strumento per portare facilmente la rappresentazione grafica del contenuto, senza comprimere le possibilità di verifica.

Casi reali gestiti relativi all’acquisizione forense di pagine web

Vediamo ora alcuni esempi di acquisizione di pagine web che sono stati gestiti dallo studio per comprendere la rilevanza di tale metodologia di raccolta della prova scientifica.

Diffamazione su social network: “L’infermiere truffatore”

  • Cliente: Laura (nome di fantasia per ragioni di riservatezza), infermiera.
  • Scenario: su un gruppo Facebook appare un post che accusa Laura di aver sottratto farmaci dalla farmacia della struttura sanitaria nella quale opera da diversi anni.
  • Intervento del consulente tecnico informatico
    1. Laura viene a conoscenza del post pubblicato su Facebook. Dopo un confronto con il proprio avvocato, incarica il proprio consulente tecnico di parte di acquisire la prova.
    2. Il post pubblicato su Facebook viene identificato tramite l’URL e segnalato al CTP informatico.
    3. Il CTP informatico procede con l’acquisizione integrale (HTML, CSS, immagini, thread di commenti, lista ID utenti) entro 6 ore dal mandato, per evitare che l’autore possa modificare o rimuovere il post.
    4. I dati raccolti sono sottoposti a marca temporale qualificata e firma digitale, secondo le procedure interne utilizzate per l’acquisizione forense conformi allo standard ISO 27037.
    5. In udienza, la difesa ha provato a contestare l’attendibilità e la provenienza del contenuto. Tuttavia, a seguito della produzione della relazione tecnica e delle copie forensi, sono stati sentiti anche alcuni testimoni che hanno confermato di aver visto esattamente quel post con quel contenuto.
  • Esito: la nostra perizia informatica ha permesso di dimostrare, grazie ai log, agli hash e alla catena di custodia, che il post era online alle ore 22:07 del 14 febbraio 2025 e non è stato alterato.

Violazione di brevetto di prodotto con video pubblicato su YouTube: “Il drone clonatore”

  • Cliente: Drone24 S.p.A. (nome di fantasia per ragioni di riservatezza), titolare di brevetto su una tecnologia di stabilizzazione video.
  • Scenario: un competitor pubblica su YouTube un video promozionale che mostra (e descrive) un nuovo prodotto che, a parere di Drone24, sarebbe stato realizzato utilizzando caratteristiche brevettate.
  • Intervento del consulente tecnico informatico
    1. Drone24 viene a conoscenza del video pubblicato su Youtube. Nell’immediatezza incarica un proprio consulente brevettuale che conferma, con un parere preliminare, la presenza di elementi che lasciano pensare alla violazione del brevetto.
    2. Il consulente brevettuale evidenzia l’esigenza di raccogliere una prova informatica affidabile di tale pubblicazione e, d’intesa con l’avvocato, incarica il consulente di parte per l’acquisizione forense utile per predisporre un ricorso per descrizione.
    3. Utilizzando un software di acquisizione forense di pagine web, si procede con l’acquisizione fornese del video, documentando anche la data di pubblicazione online e il numero di visite, oltre che i commenti e gli autori dei commenti.
    4. Oltre alla relazione e alla copia forense, si produce per comodità di analisi del consulente brevettuale un file video utile per la sua perizia.
  • Esito: a seguito della predisposizione della perizia informatica e della perizia brevettuale, l’avvocato ha proceduto al deposito di un ricorso per descrizione inaudita altera parte, ottenendo così il provvedimento. A seguito della descrizione, il CTU informatico e il CTU brevettuale hanno trovato conferma dell’illecito. Il cliente ha così raggiunto in pochi giorni un accordo transattivo di alcune centinaia di migliaia di euro.

Vantaggi competitivi per lo studio legale

Le testimonianze di casi reali sono solo alcuni esempi delle decine e decine di casi che annualmente vengono gestite dal nostro studio per l’acquisizione forense di pagine web.

Perchè rivolgersi subito a un consulente tecnico informatico per l’acquisizione di prove digitali presenti sul web:

  • Strategia processuale più solida – la prova digitale così raccolta ha una altissima affidabilità e consente di chiedere misure d’urgenza (sequestro, inibitoria, oscuramento) con maggiori probabilità di accoglimento.
  • Riduzione dei costi – prevenire eccezioni sulla validità della prova evita CTU aggiuntive, con conseguenti riduzioni significative di tempi e di costi.
  • Credibilità verso il giudice – la perizia informatica forense dimostra approccio scientifico, allineato agli standard internazionali, dimostrando come l’impianto difensivo è rigoroso e solido.
  • Copertura internazionale – marca temporale e firma qualificata sono riconosciute in tutti gli Stati membri UE grazie al regolamento eIDAS 2, ma in realtà abbiamo esperienze di utilizzo anche in paesi estra UE come ad esempio gli Stati Uniti d’America.

FAQ operative

Ecco alcune delle tipiche domande che ci vengono poste in tema di acquisizione di dati pubblicati su pagine web:

  1. Quanto tempo serve per un’acquisizione?
    Da 2 ore per un singolo URL statico a salire. Salvo casi particolari, entro 24 ore è possibile completare l’acquisizione forense delle pagine web ed entro altre 24 ore la predisposizione di una relazione tecnica.
  2. Si può acquisire una pagina web senza l’autorizzazione del gestore del sito?
    Certamente. Ogni dati pubblicato online e visibile può essere oggetto di acquisizione. Nei casi di contenuti accessibili dietro inserimento di credenziali username e password, potremmo aver bisogno delle credenziali del cliente per procedere con l’operazione di copia forense.
  3. Se il dato è pubblicamente visibile online, perchè non posso farlo da solo?
    Qualsiasi attività informatica può essere svolta in autonomia. Ma d’altrone anche un contratto può essere scritto in autonomia o anche una diagnosi per un dolore può essere svolta in autonomia… Avrai ben compreso quindi che il problema non è se si può o non si può, ma l’opportunità. Non utilizzando una corretta procedura, la prova rischia l’inammissibilità, per questo è fondamentale avvalersi non solo di uno strumento ma soprattutto di un professionista informatico forense qualificato che utilizzi strumenti idonee per la raccolta di dati da pagine web.
  4. Come sarà consegnato la perizia informatica?
    I dati raccolti sono in un formato particolarmente complesso e i dati sono piuttosto voluminosi. Per questo motivo, verrà consegnata una relazione tecnica in formato PDF e un file compresso in formato ZIP contenenti tutti i dati. Considerata la dimensione, per procedere al deposito nel fascicolo sarà necessario richiedere l’autorizzazione al Giudice per un deposito di un supporto informatico fisico (es. una chiavetta USB) contenente tali file. Infatti, i limiti di dimensione e di formato del PCT (Processo Civile Telematico) non consentono il deposito telematico di qeusti dati.

Conclusioni

Il ricorso a un consulente tecnico informatico per l’acquisizione forense delle pagine web non è un lusso o uno sfizio: è l’unica strada per trasformare un contenuto volatile in prova giuridicamente spendibile.

Se tu o il tuo studio o la tua azienda ha la necessità di cristallizzare un’evidenza online, contattaci oggi stesso i consulenti: in poche ore possiamo mettere al sicuro la pagina, il video o l’annuncio destinato a diventare la prova decisiva nel tuo procedimento.

Mandaci subito una email a michele@informaticaforense.it con l’elenco degli URL delle pagine da acquisire, eventualmente accompagnati da una breve descrizione e dei tempi entro i quali hai bisogno. Ti ricontatteremo al più presto con un preventivo o con una richiesta di chiarimenti. Oppure chiamaci allo 051.0562070 se hai dei dubbi su come comportarti a fronte di un dato online che vuoi utilizzare come prova.

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *